Salta al contenuto principale

Attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti)

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è normata dalla Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 avente ad oggetto: "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e dagli "Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6495 del 23.01.2008.

Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita:

esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetta al rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:

nuova attività;
ampliamento attività esistente;
trasferimento attività esistente.
In questo caso, dopo aver ottenuto l'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività, è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetta alla presentazione della sola SCIA nei seguenti casi:

subingresso;
cessazione attività;
sospensione/ripresa attività;
cambiamento ragione sociale;
modifica soggetti titolari requisiti.

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche 

 La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Chiunque venda o somministri alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi pubblici, dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 2.000 ad €uro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24.00 alle ore 7.00 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 5.000 ad €uro 30.000. E' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

I titolari e i gestori degli esercizi pubblici, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonchè chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3.00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in condizioni di particolari esigenze di sicurezza.

Tale divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

I titolari e i gestori che proseguono la propria attività oltre le ore 24.00 devono avere, presso almeno ad un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol. Devono, altresì, esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da terminare anche sulla base del peso corporeo.

In data 30.06.2017 è stata pubblicata la nuova modulistica unificata e standardizzata come da accordo del 04.05.2017 tra Governo, Regioni e Enti Locali (G.U. n. 26 del 05.06.2017) come recepita dalla Regione Lombardia con Decreto n. 7649 del 27.06.2017.

La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno

Comune di Livigno

Plaza dal Comun, 93
23041 Livigno (SO)
Codice fiscale: 83000850145
Tel: +39 0342 991111
PEC: comune.livigno@legalmail.it
Codice ISTAT: 014037
Codice iPA: c_e621
Codice Fatturazione: UFBVXC 
Telegram Logo Canale Telegram
Webmail
Dichiarazione di accessibilità
Protezione dei dati personali
Whistleblowing - segnalazione illeciti

Sedi

Sede principale
Plaza dal Comun, 93
Mappa

 

Sede Anagrafe e Polizia
Via Borch, 108
Mappa

 

Sede Biblioteca e CDD
Plazal dali schola, 71
Mappa

 

Orari di apertura

Uffici Comunali:
Lun-Gio 8.30-12.30
Mar e Gio 14.30-15.30
Ven 8.30-11.30

Uffici Tecnici:
Lun e Mer 8.30-11.30
Ven 8.30-11.30

Polizia Municipale:
Tutti i giorni 9.00-12.30 e 14.30-17.30

Anagrafe:
Lun-Gio 8.30-12.30
Mar 14.30-16.00
Ven 8.30-11.30
Sab 8.30-11.30 Solo 2° e 4° del mese

torna all'inizio del contenuto