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Attività ricettive all'aria aperta (campeggi)

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.


Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.

Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento.

Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue. Le aree di sosta sono istituite dal Comune. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.


Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:

allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda;
allestimenti mobili (case mobili) di norma di proprietà, possesso o leasing o comune in disponibilità dell'azienda;
mezzi mobili di pernottamento, quali tende, camper, roulotte, di norma di proprietà dei turisti.

E' vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo. E', altresì, vietata qualsiasi forma di cessione in godimento che faccia venir meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta.


I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti, pena l'inibizione dell'attività fino alla stipula di adeguata copertura.


I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti e attrezzature non può essere imposto ai turisti. 


Campeggi temporanei

Campeggi temporanei organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
Campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.

L'allestimento di tali campeggi è soggetto a SCIA per il periodo determinato dal soggetto che presenta la segnalazione.


Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere a un'adeguata copertura assicurativa che costituisce requisiti indispensabile per la presentazione della SCIA.


Campeggi e soggiorni didattico - educativi


Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per una durata non superiore a 30 giorni. Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al comune competente per territorio secondo l'Allegato A della L.R. 26 maggio 2008, n. 16.


Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori per una durata non superiore a 90 giorni. Per lo svolgimento di tali campeggi si deve presentare richiesta di autorizzazione al comune competente per territorio, sentita l'autorità sanitaria locale utilizzando l'Allegato A di cui alla L.R. 26.05.2008, n. 16.


Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a 72 ore. Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni previste nell'allegato D della L.R. 26.05.2008, n. 16.

La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno

 

Comune di Livigno

Plaza dal Comun, 93
23041 Livigno (SO)
Codice fiscale: 83000850145
Tel: +39 0342 991111
PEC: comune.livigno@legalmail.it
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Sedi

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Plaza dal Comun, 93
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Via Borch, 108
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Sede Biblioteca e CDD
Plazal dali schola, 71
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Orari di apertura

Uffici Comunali:
Lun-Gio 8.30-12.30
Mar e Gio 14.30-15.30
Ven 8.30-11.30

Uffici Tecnici:
Lun e Mer 8.30-11.30
Ven 8.30-11.30

Polizia Municipale:
Tutti i giorni 9.00-12.30 e 14.30-17.30

Anagrafe:
Lun-Gio 8.30-12.30
Mar 14.30-16.00
Ven 8.30-11.30
Sab 8.30-11.30 Solo 2° e 4° del mese

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