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Commercio

Attività di panificazione

L'attività di panificazione è regolata dall'art. 4 del D.L. 04.07.2006, n. 223, come convertito in legge con modifiche dall'art. 1 della Legge 04.08.2006, n. 248 e dalla Legge Regionale n. 10 del 07.11.2013
Tali normative prevedono che l'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con effetto immediato,  ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 da inoltrarsi al comune competente per territorio per il tramite dello sportello unico attività produttive.

Servizio noleggio con conducente (NCC)

 Il servizio di autonoleggio con conducente è normato dalla Legge 15.01.1992, n. 21 avente ad oggetto: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", dalla Legge Regionale 04.04.2012, n. 6 recante: "Disciplina del settore dei trasporti" e dal Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 90 del 27.12.2017.

Attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti)

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è normata dalla Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 avente ad oggetto: "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e dagli "Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6495 del 23.01.2008.

Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita:

Commercio al dettaglio in sede fissa

L'attività di commercio al dettaglio su aree private è normata dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, dalla Legge Regionale 02.02.2010 n. 6, dal programma triennale e dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 30.10.2012.

Esercita l'attività di commercio al dettaglio, sia su aree pubbliche che su aree e in locali privati, chiunque professionalmente acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale.

Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie sono normate dall'art. 15 del D.Lgs 31.031998, n. 114 avente ad oggetto: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", dalla Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 avente ad oggetto: "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" -  articoli 113/118 - e dalla DGR 21.11.2007 n. VIII/5892 avente ad oggetto: "Aggiornamento della disciplina dei saldi (art. 3 Legge Regionale n. 22/2000 e SS.MM.II). Revoca deliberazione di giunta regionale n.

Attività ricettive all'aria aperta (campeggi)

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.

Foresterie lombarde (Ex affittacamere)


Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile  diverso da quello di residenza, fornisce alloggio e eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE)852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari).

Manifestazione sorte locali (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)


Il Titolo II del DPR 26.10.2001, n. 430 avente ad oggetto: "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4. della legge 27 dicembre 1997, n. 449" disciplina le manifestazioni di sorte locali quali lotterie, tombole, riffe, pesche e banchi di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.
Prima di dar corso alla manifestazione, il soggetto interessato dovrà:

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