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Agriturismo


L'attività di agriturismo è normata dalla Legge 20.02.2006, n. 96 recante: "Disciplina dell'agriturismo", dagli art. 150 e seguenti della Legge Regionale 05.12.2008, n. 31 recante: "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e dal Regolamento regionale 06.05.2008 n. 4 recante: "Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)".

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Sono attività agrituristiche:

dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di 60 ospiti al giorno;
somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di 160 pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC, e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico - venatorie, attività di ittiturismo, di pesca turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

L'attività agrituristica può essere esercitata in forma familiare utilizzando anche l'abitazione e la cucina dell'imprenditore quando la somministrazione dei pasti non supera i 40 pasti al giorno e la ricezione non supera i 15 ospiti al giorno.

Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica si devono dotare di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che rimane prevalente. Tale certificazione è rilasciata dalla Provincia nel cui territorio si svolge l'attività agricola.


L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività per l'esercizio dell'attività agrituristica al comune in cui si trova l'immobile destinato all'attività agrituristica. La SCIA consente l'immediato avvio dell'attività agrituristica. Il comune, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.


E' necessario possedere il certificato che attesti la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola. Il certificato è rilasciato dalla Regione.

L'interessato deve essere iscritto all'elenco degli operatori agrituristici. Per ottenere l'iscrizione occorre presentare richiesta alla Regione.


Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate.


PREZZI

Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano l'attività agrituristica comunicano al comune i prezzi minimi e massimi riferiti ai periodi di alta e bassa stagione che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio dell'attività.

La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno

 

Comune di Livigno

Plaza dal Comun, 93
23041 Livigno (SO)
Codice fiscale: 83000850145
Tel: +39 0342 991111
PEC: comune.livigno@legalmail.it
Codice ISTAT: 014037
Codice iPA: c_e621
Codice Fatturazione: UFBVXC 
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Sedi

Sede principale
Plaza dal Comun, 93
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Sede Anagrafe e Polizia
Via Borch, 108
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Sede Biblioteca e CDD
Plazal dali schola, 71
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Orari di apertura

Uffici Comunali:
Lun-Gio 8.30-12.30
Mar e Gio 14.30-15.30
Ven 8.30-11.30

Uffici Tecnici:
Lun e Mer 8.30-11.30
Ven 8.30-11.30

Polizia Municipale:
Tutti i giorni 9.00-12.30 e 14.30-17.30

Anagrafe:
Lun-Gio 8.30-12.30
Mar 14.30-16.00
Ven 8.30-11.30
Sab 8.30-11.30 Solo 2° e 4° del mese

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