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Attività ricettiva alberghiera

Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:

alberghi o hotel;
residenze turistico - alberghiere;
alberghi diffusi;
condhotel.

Sono alberghi o hotel le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.


Sono residenze turistico - alberghiere le strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.


Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi e eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo ambito definito e omogeneo.


I condhotel sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori e eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta percento della superficie complessiva dei componenti immobiliari a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico - ricettive.


Le attività ricettive alberghiere sono intraprese previa SCIA da presentarsi al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/90.

La SCIA è presentata corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.

I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.


Il titolare delle strutture ricettive alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune.

Il periodo di cessazione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.


Tutte le strutture ricettive alberghiere sono tenute, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.


La Giunta Regionale predispone un sistema di classificazione omogena sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi. La classificazione è rappresentata anche da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata una valutazione integrativa delle strutture ricettive che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori che permettono la classificazione. Nella valutazione integrativa deve essere indicata la data della costruzione o dell'ultima ristrutturazione della struttura ricettiva.

La classificazione attribuita alla struttura ricettiva deve essere visibile al pubblico sia all'esterno sia all'interno della stessa, mentre la valutazione integrativa con gli eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al pubblico all'interno della struttura e eventualmente anche all'esterno. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dare massima visibilità alla classificazione e alla valutazione integrativa anche con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo utilizzato per la commercializzazione dell'attività.

Il titolare della struttura ricettiva deve presentare al Comune competente per territorio, contestualmente alla SCIA, la dichiarazione - su modello regionale - relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi richiesti.

La Provincia competente per territorio verifica la dichiarazione presentata, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e verifica che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classifica diversa da quella dichiarata, la provincia competente per territorio assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d'ufficio della classificazione effettivamente posseduta.

Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.


Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande (anche se solo nei confronti degli ospiti della struttura) è necessario possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 26.03.2010 n. 59. Inoltre, nel caso di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, è necessario richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione.

La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno

 

Comune di Livigno

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Tel: +39 0342 991111
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Codice ISTAT: 014037
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Codice Fatturazione: UFBVXC 
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Lun-Gio 8.30-12.30
Mar e Gio 14.30-15.30
Ven 8.30-11.30

Uffici Tecnici:
Lun e Mer 8.30-11.30
Ven 8.30-11.30

Polizia Municipale:
Tutti i giorni 9.00-12.30 e 14.30-17.30

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Lun-Gio 8.30-12.30
Mar 14.30-16.00
Ven 8.30-11.30
Sab 8.30-11.30 Solo 2° e 4° del mese

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